Lavoro minorile
dalla legge del 1886 del regno d'Italia, approvata dal senato e dalla camera dei deputati, promulgata da Umberto I:Art. 1
E' vietato di ammettere al lavoro, negli opifici industriali, nella cave e nelle miniere, i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, se non hanno compiuto l'età di 9 anni, o quella di 10 se si tratta di lavori sotterranei [...]
Art. 3
I fanciulli che hanno compiuto il nono anno, ma non ancora il dodicesimo, non potranno essere impiegati in una giornata che per otto ore di lavoro.